A seguito all’estensione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, così come previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, proponiamo indicazioni sulle linee guida per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Soggetti destinatari dell’obbligo di Green Pass
Si ricorda prima di tutto la nuova norma sul green pass obbligatorio. Dal 15 ottobre al 31 dicembre sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:
- tutti i lavoratori del settore privato;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
A margine si ritiene che (al momento la norma non lo prevede) occorre includere anche i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, poiché introducono il medesimo rischio e ne sono assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti.
Con riferimento alla somministrazione, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Permane in capo all’utilizzatore l’onere di verificare il possesso e chiedere al lavoratore l’esibizione del green pass.
Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Obbligo di verifica green pass sul luogo di lavoro
L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo:
- al datore di lavoro dei dipendenti, e
- al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi indicati dalla normativa (anche sulla base di contratti esterni), anche per prestazioni brevi. L’obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri.
Luogo dei controlli
Entro il 15 ottobre si devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Modalità operative per lo svolgimento dei controlli
Devono essere definite entro il 15 ottobre dal datore di lavoro. Non sono previsti dalla normativa obblighi di comunicazione delle modalità organizzative adottate, che potranno essere inserite nel Protocollo aziendale. Non sembra obbligatoria, però, la modifica del Protocollo né il coinvolgimento del Comitato ivi previsto.
Possono essere svolte:
- Anche a campione. Si invitano i datori di lavoro a valutare attentamente la scelta di questa modalità di controllo, che non sembra pienamente coerente né con l’obbligo (sanzionato) di possesso del green pass, né con la ratio della norma che è quella di impedire a chi sia privo della certificazione di entrare in azienda.
- Laddove possibile e preferibilmente all’ingresso ai luoghi di lavoro. Sono contemplati anche controlli successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa, ma si evidenzia come una verifica randomica durante l’attività non consenta di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus. Peraltro, un controllo a campione potrebbe portare il rischio di discriminazioni. E’ preferibile, quindi, un controllo generalizzato e che preceda l’ingresso in azienda.
- I soggetti incaricati delle verifiche devono essere individuati con un apposito atto formale.
- Il datore di lavoro deve stabilire le modalità del controllo, prevedendone le procedure in cui occorre determinare gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (valutare la previsione che siano due i soggetti verificatori a dimostrazione della correttezza dell’operato), la tracciatura formale della verifica negativa.
La verifica del certificato verde
Deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App “VerificaC19”.
Deve limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
Non può comportare l’accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.
Non è consentito richiedere copia delle certificazioni.
Con riferimento a sistemi integrati con quelli di rilevazione presenze, questi devono assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione (occorrerà verificarne by design la compliance alla normativa a tutela dei dati personali).
Nelle more dell’adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
FAC SIMILE INFORMATIVA LAVORATORI
Oggetto: Green Pass.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, tutti i lavoratori per accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta, devono essere in possesso del Green Pass.
Tale adempimento si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (collaboratori, lavoratori autonomi).
Il datore di lavoro è tenuto a verificare, direttamente o tramite suo delegato, il controllo del possesso del Green Pass:
- all’accesso del luogo di lavoro, prima dell’inizio della prestazione;
- nei luoghi di lavoro, durante la prestazione.
Qualora, a seguito di richiesta ad esibire il Green Pass all’accesso nei luoghi di lavoro, venga accertato il mancato possesso o la non esibizione dello stesso, il datore di lavoro o il soggetto da lui incaricato, provvederà a verbalizzare la violazione e il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né alla maturazione di ogni altro emolumento, con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa, fino alla presentazione della predetta certificazione, ovvero fino al 31 dicembre 2021.
Qualora il mancato possesso o la non esibizione del Green Pass venga accertato all’interno dei luoghi di lavoro, fermo restando quanto sopra, il datore di lavoro o la persona da lui incaricata, dovrà trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione per l’irrogazione della sanzione ammnistrativa da 600 a 1.500 euro e potranno essere valutati anche eventuali profili disciplinari.
Lì, XX/10/2021 La Direzione