La legge di bilancio 2024 non ha previsto alcuna proroga per il superbonus 110%. Rimangono quindi in vigore le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2022 che aveva ridotto il Superbonus al 70% per il 2024 e 65% per il 2025 solo per determinati casi. Anche gli altri bonus edilizi erano stati prorogati al 2024 dalla legge di bilancio 2022.

Riepiloghiamo quindi i vari bonus che risultano in vigore per il 2024.

Superbonus

Secondo la Legge di bilancio 2022 la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:

  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Tale proroga e progressiva riduzione dell’aliquota di detrazione è prevista con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati da:

  • condomini (lettera a), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020);
  • persone fisiche c.d. “unico proprietario”, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (lettera a), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020);
  • enti del terzo settore quali ONLUS, di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, ODV, iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/1991, e APS, iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali

Zone colpite da terremoto

Inoltre, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici “verificatisi a far data dal 1° aprile del 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”, è possibile accedere al Superbonus al 110% fino al 31 dicembre del 2025.

Questa agevolazione:

  • si aggiunge ai contributi per la ricostruzione e spetta per la parte eccedente questi sostegni;
  • riguarda sia gli edifici condominiali che quelli unifamiliari.

SISMABONUS

Le spese sostenute per interventi antisismici che determinano una riduzione del rischio sismico fruiscono di una percentuale di detrazione maggiore. 

Il limite di spesa agevolabile ai fini del sisma bonus ammonta a € 96.000,00 per unità immobiliare e relative pertinenze, anche se accatastate separatamente; per le spese su parti comuni del condominio, va considerato un autonomo limite di spesa rispetto a quello delle singole unità immobiliari e relative pertinenze.

Bonus barriere architettoniche

L’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 1, c. 42, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La legge di bilancio 2023 ha successivamente prorogato l’agevolazione sino al 31 dicembre 2025. 

La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo variabile in funzione degli interventi.

Bonus ristrutturazione

Come noto per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire della detrazione al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione si abbasserà al 36% (salvo proroghe), con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, per le somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Interventi condominiali

Ai sensi del comma 1-quinquies, articolo 16, D.L. n. 63/2013 per i lavori su parti comuni del condominio le detrazioni del 75-85% si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, considerando a tal fine anche le pertinenze (Circolare 8 luglio 2020, n. 19).

In pratica, si calcola l’importo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono: ad esempio, quindi, per un condominio composto da 6 unità immobiliari e 4 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata considerando un limite di spesa di € 960.000 (96.000 euro x 10 unità).

Ciascun beneficiario potrà poi calcolare la detrazione considerando la spesa:

a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed

effettivamente rimborsata al condominio, che potrà essere anche di ammontare superiore a € 96.000,00.