Entro il prossimo 28 febbraio, i soggetti che al 1/01/2024 esercitano in regime forfettario un’attività d’impresa, ove non lo abbiamo già fatto in passato (oppure, pur se già fatto, non vi hanno successivamente rinunciato):

  • se intendano beneficiare del regime contributivo agevolato con la riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni IVS di artigiani/commercianti sul reddito minimale e su quello eccedente, possono comunicare la propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2024. 
  • Coloro che, invece, avviano la propria attività nel 2024 aderendo al forfettario, se intendono godere della riduzione contributiva devono fare l’opzione senza un termine, ma con “massima tempestività”.

Resta fermo che il contribuente che fuoriesce dal regime forfettario (dal 2024, per supero del limite di ricavi/compensi di €. 85.000) e che applicava il regime contributivo agevolato:

  • dovrà comunicare all’INPS la rinuncia al regime agevolato in commento entro il 28/02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali.
  • Analogo concetto si ritiene vada applicato nel caso di decadenza dal regime agevolato a causa del supero del limite di €. 100.000 euro di ricavi/compensi incassati nell’’anno