Con le recenti modifiche normative, che di seguito riportiamo, sono state riviste le modalità di indicazione nei rogiti delle spese sostenute per l'intervento del mediatore.
Con l'Art. 22 L. 203/2024 che recita: “All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di
pagamento della stessa»..”
Il provvedimento decorre dal 12/1/2025.