La circolare fornisce i primi chiarimenti ministeriali in merito al nuovo regime della liquidazione Iva per cassa di cui all'art. 32-bis, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, in vigore dall'1.12.2012. Enti non commerciali: anche gli enti non commerciali, relativamente all'attività commerciale eventualmente svolta, possono avvalersi della liquidazione Iva per cassa.

Effetti sul cessionario/committente: l'opzione per il regime dell'Iva per cassa da parte del cedente/prestatore non ha alcun effetto sul cessionario/committente che può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l'operazione si ritiene effettuata in base all'art. 6, D.P.R. 633/1972, salvo che non abbia optato per la liquidazione Iva per cassa per cui si applicano anche al cessionario/committente le nuove regole.

Determinazione del limite di volume d'affari: nel limite di volume d'affari per poter usufruire della liquidazione Iva per cassa (€ 2.000.000) vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive sia quelle assoggettate all'Iva per cassa che quelle escluse.

Limite annuale al differimento e procedure concorsuali: il differimento dell'esigibilità e della detrazione è limitata nel tempo in quanto l'Iva diviene comunque esigibile e detraibile dopo 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione salvo che, prima del decorso di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Tuttavia, in caso di revoca della procedura concorsuale, l'imposta diventa esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, salvo che non sia ancora decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione (in tal caso rimane fermo il termine annuale).

Detrazione dell'imposta: in caso di opzione per la liquidazione Iva per cassa la detrazione dell'imposta può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso 1 anno dall'effettuazione dell'acquisto.

Operazioni escluse: il regime dell'Iva per cassa, in quanto speciale, non è applicabile alle operazioni per le quali l'Iva è applicata secondo regole peculiari ed alle operazioni effettuate con privati o soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni residenti o no. Non sono considerati soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell'esercizio d'impresa anche nel caso in cui i beni/servizi acquistati siano parzialmente destinati all'attività istituzionale. L'applicabilità dell'Iva per cassa non è preclusa alle operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione poiché questo non deriva da un regime speciale ma da norme relative alla tempistica degli adempimenti (es. autotrasportatori ex art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972).

Regime opzionale: la liquidazione Iva per cassa è opzionale. Una volta prescelto, però, il contribuente non può scegliere per ogni operazione se applicare l'esigibilità immediata o differita, ma deve applicare il regime di differimento a tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Adempimenti procedurali: il regime dell'Iva per cassa non incide sugli adempimenti procedurali. Pertanto, rimangono fermi gli obblighi di emissione della fattura e della sua registrazione. Il cedente/prestatore deve computare l'imposta nella liquidazione del mese o trimestre in cui è incassato il corrispettivo o in cui scade il termine di 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Se il corrispettivo è incassato parzialmente, l'Iva diventa esigibile ed è computata nella liquidazione solo per il corrispettivo incassato.


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