La legge Comunitaria approvata lo scorso dicembre e pubblicata in Gazzetta nel mese di gennaio, ha portato modifiche alle regole di registrazione delle prestazioni di servizi rese da operatori CEE.

In particolare, l'art. 17 del dpr 600, è stato integrato, al secondo comma, con la seguente aggiunta:

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... Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni .

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Si tratta, in buona sostanza, di un principio di armonizzazione comunitaria delle regole che, in caso di servizi generici ricevuti (quindi quei servizi che non rientrano in particolari casistiche eventualmente separatamente specificate) assimila il trattamento dell'acquisto del servizio a quello dell'acquisto di beni in materia di annotazione e registrazione attraverso l'applicazione del cd. reverse charge (prima facoltativo) confermando l'assoggettamento alle regole INTRA anche in materia di segnalazione periodica. RIassumendo tutta la disciplina sotto i dettami della 331/93 si sono di fatto eliminate le differenti metodologie che hanno convissuto in questi due anni a far tempo dalla modifica delle regole generali sui servizi. E si ritorna a regole già applicate prima di allora.

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Determinante , quindi, accertare la ricezione della fattura da parte del prestatore UE, soprattutto quando il pagamento è avvenuto, in quanto i momenti di effettuazione della prestazione fanno decorrere i termini di annotazione e le sanzioni in caso di ritardo.

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Per maggior chiarimento, si linka il Parere n. 7 dell’8 marzo 2012 della Fondazione studi consulenti del lavoro.

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