Con la sentenza n. 22997 depositata il 12 dicembre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la cartella esattoriale senza l'indicazione precisa della data in cui diventerà esecutiva. Il principio è stato emesso dalla sezione tributaria civile che ha spiegato la ragione sottesa alla decisione: la ratio è infatti da individuarsi nell'art. 12 del d.p.r. n. 603/1973 (come modificato dal d. lgs. 46/1999) in cui viene stabilito che la cartalla di pagamento deve contenere, tra le atre cose, la data in cui il ruolo diventa esecutivo. Nel caso di specie, la cartella scaturiva da importi chiesti per effetto della riscossione di somme derivanti da accertamento in pendenza di giudizio, e rinviava alla sentenza su cui era stata eseguita l’iscrizione a ruolo. I giudici di legittimità rilevano che è corretto affermare che il riferimento al conteggio degli interessi non è previsto da alcuna norma in modo espresso, ma ciò non toglie che esso appaia collegato alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica.