Con la Circ. 32/E dello scorso 14 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha ridefinito le caratteristiche essenziali delle istanze di interpello ed il merito della loro proposizione. Ecco la premessa della circolare opportunamente linkata.

Nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo la sua generalizzazione ad opera dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212), l’istituto dell’interpello ha avuto un notevole sviluppo, consistente nel progressivo ampliamento delle tipologie di interpello ed, in particolare, delle fattispecie sostanziali per le quali, a diversi fini, è possibile o doveroso presentare istanza all’Amministrazione finanziaria. Il potenziamento dell’interpello, finalizzato nelle intenzioni del legislatore a rendere attuale il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, in linea generale, ha contribuito a rendere più chiaro il quadro normativo, offrendo un valido supporto nell’applicazione delle norme tributarie. Tuttavia non può sottacersi che lo sviluppo dell’istituto, per i motivi che saranno analizzati in seguito, ha prodotto nel tempo effetti non sempre adeguati agli obiettivi ed alle finalità per le quali esso è stato introdotto dal legislatore. Pertanto, con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti al riguardo; in particolare, la prima parte è dedicata alla sintesi delle principali istruzioni contenute nei documenti di prassi vigenti, al fine di fornire un quadro complessivo delle regole applicabili, mentre la seconda parte illustra le nuove istruzioni concernenti la trattazione di tutte le istanze di interpello.