Rischia la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato il datore di lavoro che impiega con lavoro occasionale di tipo accessorio un lavoratore che supera il limite di 5.000 o 2.000 euro di reddito previsti come nuovo limite all’utilizzo dalla riforma Fornero. I voucher inoltre vanno utilizzati entro 30 giorni dall’acquisto se acquistati dopo il 17 gennaio 2013. Il tutto in una circolare del Ministero del Lavoro. Se con la riforma del lavoro si sono introdotte importanti novità in materia di lavoro accessorio, il Ministero del Lavoro sull’onda lunga della riforma con la circolare n. 4 del 2013 ha delineato quelli che sono i profili sanzionatori in caso di abuso dell’utilizzo dei buoni voucher da parte del datore di lavoro per i pagamenti delle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese dallo stesso lavoratore: Può scattare la “trasformazione” del rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, se c’è il superamento dei limiti quantitativi annuali.
La circolare n. 4 del 2013 del Ministero del lavoro ed il nuovo art. 70 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 definiscono prestazioni di lavoro accessorio “le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Il meccanismo di pagamento nel lavoro occasionale di tipo accessorio è quello del rilascio al lavoratore, da parte del datore di lavoro, dei cosiddetti buoni lavoro voucher.
Si tratta quindi di prestazioni di natura occasionale, ossia a carattere discontinuo, saltuarie. La riforma Fornero, la legge n. 92 del 2012, ha apportato importanti modifiche alla disciplina con la modifica dell’art. 70:

•  da un lato liberalizzato il lavoro accessorio in tutti i settori (in precedenza era limitato ad alcuni settori);
• e dall’altro ha introdotto un importante limite quantitativo di tipo economico: limite di 5.000 euro di prestazioni occasionali di tipo accessorio all’anno per ogni lavoratore (non più per ogni committente).
Un’altra novità è stata la riduzione del limite quantitativo, sempre per ogni lavoratore (e non per ogni committente come in passato) a 2.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti. E’ bene precisare che i limiti di 5.000 euro e di 2.000 euro si intendono come reddito del lavoratore derivante da lavoro accessorio, non come limiti tra lo stesso datore di lavoro ed il lavoratore.
La riforma ha poi previsto un cambiamento anche riguardo lo strumento di pagamento, ossia i buoni voucher. I carnet dei buoni di lavoro accessorio sono diventati “orari, numerati progressivamente e datati”, e devono essere utilizzati entro 30 giorni dal loro acquisto.

I limiti quantitativi di tipo economico di 5.000 euro o 2.000 euro annui sono la base sulla quale sono state previste le sanzioni nel caso di abuso dell’utilizzo del lavoro accessorio da parte del datore di lavoro committente nel rapporto con il lavoratore. La disciplina sanzionatoria è stata prevista dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, la quale fornisce indicazioni operative agli ispettori che devono verificare la genuinità sia del lavoro accessorio, che del rapporto di lavoro intercorso tra il datore di lavoro committente ed il lavoratore.
Le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi (e pertanto “qualificatori”) previsti , nonché all’utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall’acquisto). Così il Ministero delinea i due casi oggetto di sanzione, ossia superamento dei 5.000 o 2.000 euro annui oppure utilizzo dei voucher 30 giorni dopo averli acquistati (inteso il carnet dei buoni lavoro).
Il Ministero poi ribadisce che i limiti quantitativi di 5.000 e 2.000 euro (per i committenti imprenditori commerciali o professionisti) diventano elemento “qualificatorio” della fattispecie e pertanto, in sede di verifica ispettiva, è necessario che non sia stato già superato l’importo massimo consentito. A questo punto la circolare indica prima i sistemi utili ai datori di lavoro per evitare il superamento dei limiti (che ricordiamo sono intesi come annuali in capo al lavoratore, ossia sommando anche quelli di altri committenti) e poi indica quali sono le pesanti sanzioni in caso di superamento.
Al fine di evitare il superamento, la circolare ricorda che esisterà non appena completato un sistema informatizzato di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell’accredito dei voucher (che ricordiamo possono essere anche voucher telematici). Nelle more della definizione da parte dell’Inps del sistema automatico, il Ministero consiglia vivamente ai datori di lavoro di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione in ordine al superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto tali circostanze non possono non essere conosciute dallo stesso lavoratore.
Premesso quanto sopra, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni da parte del lavoratore, il superamento dei limiti di 5.000 euro in tutti i settori, o di 2.000 euro nel caso di committenti imprenditori commerciali o professionisti, precisa la circolare, non potrà non determinare una “trasformazione” del rapporto in quella che sostituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista.
La circolare indica sanzioni pesanti anche in questo caso: analoghe conseguenze sanzionatorie non potranno non aversi anche nell’ipotesi di un utilizzo dei buoni voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto). In assenza del “titolo” legittimante le prestazioni di lavoro accessorio, la prestazione stessa sarà inoltre da ritenersi quale “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero”. Con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso la trasformazione a tempo indeterminato e le sanzioni per lavoro nero.


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