I beni strumentali all'esercizio dell'impresa iscritti nel "libro cespiti ammortizzabili", ai sensi dell'art.86 del D.P.R. n. 602 del 1973, non possono essere sottoposti a fermo amministrativo. Questo il principio di diritto statuito dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, nella sentenza n. 2580 del 21/06/2018. 

I giudici del gravame, nella pronuncia in commento, hanno così annullato un fermo amministrativo avente ad oggetto tre automezzi (fra i quali un autocarro) in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agente della Riscossione, i beni sottoposti a misura cautelare, regolarmente iscritti nel "libro cespiti ammortizzabili", erano inopinabilmente da ritenere strumentali “per natura” all'esercizio dell'impresa e come tali, ai sensi del secondo comma dell'art.86 del D.P.R. n. 602 del 1973, non potevano essere sottoposti a fermo amministrativo. 

La disposizione normativa richiamata dai giudici siciliani, infatti, testualmente stabilisce al primo comma che“Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.“ ed ancora il successivo comma precisa“La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.”

Da una corretta esegesi della disposizione normativa illustrata discende che il fermo amministrativo dovrà essere annullato dai giudici aditi ogni qualvolta sussistano tutte le seguenti condizioni: 

  • il debitore (persona fisica o giuridica), sia un esercente una professione o un’attività imprenditoriale;
  • il bene deve avere natura strumentale rispetto all’esercizio dell’attività;
  • sia fornita adeguata dimostrazione della strumentalità del bene.