La legge di Bilancio 2018 ha ampliato la possibilità di cedere il credito da detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica a favore dei fornitori di beni/servizi che hanno realizzato gli interventi o altri soggetti privati, eccetto le banche e gli intermediari finanziari (possono cedere il credito a questi ultimi soltanto i contribuenti che ricadono nella “no tax area”). Si ricorda che tali detrazioni dovrebbero essere prorogate anche per tutto il 2019 e che dovrebbe essere emanato un provvedimento per chiarire le modalità di cessione del credito.
L'ampliamento di tale possibilità riguarda sia le singole unità immobiliari, sia l'immobile oggetto di ristrutturazione, che non è più solo il condominio (ossia la possibilità di cessione solo da parte dei condòmini per gli interventi sulle parti comuni).

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese, perciò teoricamente beneficiari della detrazione (circ. Ag. Entrate 11/E/2018), anche se non potrebbero fruire dell'imposta, per esempio perché l'imposta lorda è azzerata già da altre detrazioni o non dovuta. A loro volta anche i cessionari del credito possono cederlo. Per quanto riguarda i cessionari, viene stabilito che possono essere:
- fornitori dei beni/servizi per la realizzazione dell'intervento stesso;
- altri soggetti privati: persone fisiche, lavoratori autonomi, società, enti, sempre che siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
A titolo esemplificativo, per “collegamento” si intende la cessione della detrazione ad altri condòmini per i medesimi interventi, oppure nel caso di lavori per un gruppo societario, ad altre società del gruppo. È stato recentemente chiarito che non sussiste collegamento tra padre e figlio, ossia il padre non può cedere il credito della detrazione da riqualificazione energetica al figlio in virtù soltanto della relazione parentale, non essendoci alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
È cedibile anche il credito da detrazione per interventi finalizzati all'adozione di misure anti-sismiche o sisma-bonus (così come previsto esplicitamente dall'art.16, c. 1-quinquies D.L. 63/2013) sulle parti comuni di edifici ed è possibile cedere il credito degli interventi realizzati nei Comuni a rischio sismico 1eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione che entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori vendano gli immobili.
Infine, si ricorda che non possono fruire delle detrazioni da riqualificazione energetica, quindi nemmeno cedere il credito, le cosiddette immobiliari di gestione, in quanto la ratio della norma è promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici esistenti in favore degli effettivi utilizzatori degli immobili, non di chi ne fa commercio, per i quali tali immobili vengono infatti considerati “immobili merce”, non "immobili strumentali” come prevede la norma.