L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 7, ha chiarito le modalità operative da utilizzare in caso di richiesta di fattura contestuale all'acquisto presso un esercizio commerciale dotato di registratore di cassa, ribadendo che:

a) avendo la fattura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto IVA funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, «è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972»;

b) «l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.

Si linka il testo integrale della risposta.