A partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2019 viene meno lo spesometro. Il comma 3-bis, dell’articolo 1 , Dlgs 127/2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, stabilisce letteralmente che «I soggetti passivi di cui al comma 3 (ossia coloro che utilizzano la fattura elettronica) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3».

Tale nuovo adempimento è già stato battezzato come “esterometro”, una sottospecie di spesometro che riguarda, però, le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero le fatture da loro ricevute. La ratio di tale nuova comunicazione, che dal 2019 assume cadenza mensile e che, più precisamente, deve essere trasmessa telematicamente «entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione», è quella di raccogliere i dati di tutte quelle fatture non elettroniche.

Alcuni chiarimenti:

D: La nostra società emette fatture sia per aziende Cee che per aziende Extracee; Dal 2019 per evitare di fare l'esterometro e procedere alla conservazione delle fatture, opterebbe per l'invio allo SDI anche delle fatture estere; vorremmo sapere se è corretto operare in questo modo: Fatture CEE-codice destinatario (con: xxxxxxx) e codice fiscale con il VAT number del cliente europeo; Fatture EXTRACEE- codice destinatario (con: xxxxxxx) e il campo codice fiscale con OO 99999999999 E' giusto procedere come sopra descritto?

R: Ad avviso della scrivente la procedura descritta dal contribuente appare corretta con riferimento all'indicazione del codice destinatario. In merito alla compilazione dei campi codice fiscale/partita IVA si ritiene che per i soggetti passivi il campo da valorizzare sia quello riferito alla partita IVA e non quello relativo al codice fiscale. Ciò premesso, si ritiene che sia corretto indicare nel campo partita IVA il "VAT number" per i clienti europei, mentre per i clienti extraeuropei, qualora non sia conosciuto il numero di partita IVA, va bene valorizzare il campo con una serie di 9 come proposto dal contribuente.

D: Qualora si decidesse di inoltrare allo Sdi anche le fatture verso i clienti esteri - per evitare quanto meno l'adempimento del cosiddetto esterometro - le stesse saranno comunque sottoposte a controllo e suscettibili di ricevuta di scarto in caso di errori (ad esempio partita Iva intracomunitaria inesistente)?

R: Tralasciando il caso dell'invio al Sdi di una "copia" xml della fattura cartacea inviata al proprio cliente straniero (campo “CodiceDestinatario” il codice «XXXXXXX»), è possibile far pervenire allo stesso una fattura xml tramite lo Sdi. Nel macroblocco, DatiAnagrafici, IdFiscaleIVA, IdPaese va inserito il “codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente” e in IdCodice ci va il “numero di identificazione fiscale del cessionario/committente”) (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafi 2.1.4). Solo se l'IdPaese è “uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in anagrafe tributaria”.

(1) Risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione del videoforum del 15/01/2019

La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.