Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 - Suppl. Ordinario n. 6) è stato pubblicato l’attesissimo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Per il nuovo “diritto della crisi e dell’insolvenza” la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rappresenta l’ultimo adempimento formale, ponendo così fine alla gestazione parlamentare che ha attraversato, trasversalmente, ben due legislature, e che ha trovato la propria composizione nella venuta alla luce del Codice in questione.

Anche il nostro ordinamento risulta in tal modo dotato di un “diritto della crisi e dell’insolvenza” che, archiviandolo, si sostituisce a quello che, nel linguaggio quotidiano, come pure in quello tecnico, era stato indicato come “diritto fallimentare”. Come piu' volte evidenziato, in perfetta linea con le tendenze normative e le istanze politiche provenienti dall’Europa, il termine “fallimento”, insieme a tutte le relative derivazioni linguistiche, è stato messo al bandoper lasciare spazio a una terminologia più “soft”, e maggiormente rispettosa di chi, volente o nolente, si imbatte in un dissesto imprenditoriale: sarà definito "liquidazione giudiziale", espressione utilizzata dal legislatore per indicare tutta la fase successiva ai tentativi di salvataggio che non hanno sortito buon esito.

Come noto, l’obiettivo principale perseguito dal legislatore interno, è stato appunto quello di mettere a disposizione di chi opera nel settore impresa, gli arnesi indispensabili per prevenire, o al massimo arginare, le situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa. Il nuovo Codice, prendendo spunto e quindi adeguandosi a prestigiose esperienze di altri Stati, ha predisposto le procedure di allerta, anticipando (temporalmente, ma non solo) la messa in campo del nuovo “diritto della crisi e dell’insolvenza”.