Le somme addebitate al cliente a titolo d’interessi moratori e di spese per il recupero del credito sono escluse da Iva perché hanno finalità risarcitorie. E questo anche nell’ipotesi in cui sia stato affidato l’incarico per il recupero dei crediti di difficile esigibilità a un soggetto terzo. Nella risposta a interpello n. 74 del 13/3/19 delle Entrate viene poi confermato che è il corrispettivo contrattuale dovuto dal creditore all’incaricato per il recupero del credito che deve essere assoggettato all’imposta.