La fase di liquidazione societaria presenta più di un aspetto controverso sia sotto il profilo fiscale che sul piano civilistico. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, avendo riguardo agli articoli 2275 e seguenti cod. civ., lo Studio n. 203/2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato fornisce un’interessante disamina sulla liquidazione delle società di persone. In particolare, il documento si pone come obiettivo quello di verificare l’ammissibilità dell’omissione della fase di liquidazione, la cui procedura è regolata dalle disposizioni codicistiche sopra richiamate, secondo cui “Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale” (articolo 2275, comma 1, cod. civ.). Ebbene, a parere del Notariato, alla base della possibilità di derogare al procedimento legale di liquidazione, rileva la valutazione degli interessi in gioco in tale fase.