I datori di lavoro e i committenti in regime fiscale forfettario con decorrenza 1° gennaio 2019 dovranno operare e versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti. Lo prevede l’articolo 6 del Dl 34/19 che ha modificato il comma 69 dell’articolo 1 della legge 190/14, introducendo per i soggetti in regime forfettario l’obbligo di sostituzione d’imposta, sebbene limitatamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/73. Tale modifica segue quella operata dalla legge di bilancio 2019 con cui è stato riformata la disciplina del regime forfettario (commi 54-90 dell’articolo 1 legge 190/14), attraverso l’ampliamento della platea dei destinatari (persone fisiche imprenditori o professionisti con ricavi/compensi fino a 65mila percepiti nell’anno precedente) nonché attraverso la rimozione di requisiti (tra i quali l’aver corrisposto redditi a dipendenti e collaboratori non oltre 5mila euro in tutto).