Con la risoluzione 56/E del 6/6/19 l'Agenzia delle Entrate ha impartito le proprie indicazioni in merito alla modalità di tassazione dei dividendi distribuiti. In particolare si legge che: "Ai sensi del comma 1005 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.Il legislatore, tuttavia, con il successivo comma 1006, ha introdotto una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. In applicazione di tale disposizione, “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”. Al riguardo, si precisa che per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.".