Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo è l’articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34/2019) introdotto dalla legge 58/2019 di conversione. Il ravvedimento operoso, anche grazie alle lettere di compliance, è uno degli strumenti deflattivi più sfruttati dai contribuenti, poiché consente di regolarizzare spontaneamente un’irregolarità beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte. Tuttavia, l’assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti, è certamente uno dei punti deboli dell’istituto. Il contribuente, quindi, privo della disponibilità finanziaria necessaria, non può perfezionare il ravvedimento e quindi, ove attendesse i successivi provvedimenti dell’Agenzia (avviso bonario, cartella e così via) dovrebbe corrispondere sanzioni maggiori.

In sede di conversione del Dl crescita è stato introdotto il nuovo articolo 13-bis al Dlgs 472/97 (l’articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso). La norma consentirà espressamente al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dal ravvedimento ordinario.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento.

La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti è ̀ possibile operare il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni sanzionatorie previste. Gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo. Le nuove disposizioni si applicano però ai soli tributi amministrati dalle Entrate. Il legislatore ha espressamente previsto che la nuova norma sia di interpretazione autentica e quindi applicabile anche per il passato.