Il testo finale dell’articolo 4 del decreto legge 124/2019 approdato in Gazzetta rende meno impegnativo per le società appaltatrici e subappaltatrici accedere alla procedura in deroga alle regole ordinarie decorrenti dal 1° gennaio prossimo, le quali accentrano presso il committente l’obbligo del versamento delle ritenute effettuate a tutti i dipendenti che hanno operato direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Non è difficile immaginare che questa, più che una deroga eccezionale, costituirà il comportamento preferito dalle imprese della filiera, con il risultato che ciascuna impresa si riapproprierà del versamento diretto delle ritenute operate ai propri dipendenti.

Le bozze di decreto prevedevano che la facoltà di optare per il versamento diretto delle ritenute scattasse per le imprese appaltatrici e subappaltatrici che l’avessero comunicato al committente – almeno cinque giorni lavorativi prima del termine previsto per il versamento delle ritenute – allegando una certificazione dei seguenti requisiti:

essere in attività da almeno 5 anni;

aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;

non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Il testo finale del nuovo articolo 17-bis del Dlgs 241/97 accorpa le prime due condizioni, attraverso la congiunzione ovvero, con il risultato che, per sfuggire alle tante complicazioni delle nuove procedure a regime, le imprese in attività da almeno cinque anni non necessariamente devono aver versato in conto fiscale importi sopra soglia nei due anni precedenti, e imprese con meno di 5 anni di attività (ma almeno due) potrebbero rientrarvi ove avessero versato importi sopra soglia.

La norma prevede che i predetti requisiti devono essere posseduti “nell’ultimo giorno del mese precedente” a quello della scadenza dell’obbligo di versamento delle ritenute e che la certificazione ((che potremmo definire una sorta di Durc fiscale o Durf) è messa a disposizione delle imprese da parte dell’agenzia delle Entrate, mediante canali telematici, entro 90 giorni dal 27 ottobre (entrata in vigore del Dl 124). Le disposizioni richiamano più volte il riscontro (anch’esso telematico) della certificazione da parte del committente, per cui si può immaginare che gli attesi provvedimenti attuativi stabiliranno che, ove tale riscontro non vada a buon fine, il committente debba richiedere la provvista per il versamento delle ritenute, ovvero trattenere gli importi corrispondenti dai corrispettivi dovuti per il servizio, operando la compensazione consensuale o vincolando le somme con apposita “comunicazione-denuncia” alle Entrate.