Invio telematico delle spese sanitarie esteso alle nuove professioni sanitarie già a partire dall’anno 2019. Lo prevede il decreto Mef del 22 novembre , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 dicembre scorso, il quale inserisce nel catalogo degli obbligati una serie nutrita di operatori, intercettando così anche le nuove professioni sanitarie istituite in occasione del riordino generale del settore, disciplinato dalla cosiddetta legge Lorenzin (3/18).

Il catalogo dei nuovi destinatari dell’obbligo è contenuto nell’articolo 1 del decreto; si tratta dei professionisti iscritti negli albi delle seguenti professioni sanitarie: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo.

SEGUEIL TESTO:

Art. 1 
 
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
  dagli esercenti professioni sanitarie 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  inviano  al   Sistema   tessera
sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie  sostenute  dalle  persone
fisiche a partire  dal  1°  gennaio  2019,  diverse  da  quelle  gia'
previste dall'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175: 
    a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
sanitario di laboratorio biomedico; 
    b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
audiometrista; 
    c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
audioprotesista; 
    d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
ortopedico; 
    e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista; 
    f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
di neurofisiopatologia; 
    g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
    h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista
dentale; 
    i)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
fisioterapista; 
    j)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
logopedista; 
    k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo; 
    l)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
ortottista e assistente di oftalmologia; 
    m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 
    n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
della riabilitazione psichiatrica; 
    o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
occupazionale; 
    p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore
professionale; 
    q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
    r)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di
assistente sanitario; 
    s) gli iscritti all'albo dei biologi.