I datori di lavoro che riconoscono come benefit ai dipendenti una vettura in uso “promiscuo”, cioè sia per uso personale che lavorativo, si preparano a considerare, non senza alcuni problemi applicativi, una novità introdotta dalla legge di bilancio del 2020 che, dal 1° luglio, inciderà in modo variabile non solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal dipendente. L’articolo 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019 ha infatti modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dall’inizio del mese di luglio, prevedendo quattro valori, fra loro alternativi al posto dell’unico a oggi in vigore. L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate fino al 30 giugno, stabilisce di sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15mila km secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci (al netto di eventuali contributi a carico del dipendente). Lo stesso articolo individua, dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.

Riportiamo il sunto del nuovo comma 4 - lettera a):

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021; (17)


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