Con la risoluzione n. 52/E del 14/9/2020 che linkiamo, l'ADE ha comunicato il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta sanificazione, ahimè pesantemente tagliato: “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che dispone la "falcidia". Sul cassetto fiscale di ognuno dovrebbe essere pubblicato il reale importo fruibile adottando il moltiplicatore percentuale come pubblicato (sezione agevolazioni).