Si riporta il nuovo testo dell'art. 101, 5° c., Dpr. 917/86, in materia di perdite su crediti.
Rischia la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato il datore di lavoro che impiega con lavoro occasionale di tipo accessorio un lavoratore che supera il limite di 5.000 o 2.000 euro di reddito previsti come nuovo limite all’utilizzo dalla riforma Fornero. I voucher inoltre vanno utilizzati entro 30 giorni dall’acquisto se acquistati dopo il 17 gennaio 2013. Il tutto in una circolare del Ministero del Lavoro.
Il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di quest'anno non passa più per il modello VR, che è stato soppresso, ma deve essere richiesto con la compilazione del Rigo VX4 della dichiarazione Iva presentata autonomamente ovvero nel corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.
Il lavoro occasionale accessorio è stato semplificato: aperto a tutti i settori produttivi ma con una limitazione al suo utilizzo per ogni lavoratore posta a 5.000 euro (2.000 per imprenditori commerciali e professionisti) di voucher per anno solare, per tutti i committenti. I buoni lavoro diventano orari, numerati progressivamente e datati. E vanno utilizzati entro 30 giorni dal loro acquisto. Sanzioni pesanti però per chi eccede.
Nell’appalto e nella somministrazione di lavoro tramite agenzia non è possibile utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio. Lo precisa il Ministero in una circolare. Un impresa non può reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi. Unica eccezione: gli steward da stadio delle società calcistiche.