L'autofattura in formato elettronico per le operazioni passive, soggette al reverse charge interno, deve essere emessa e annotata nel registro Iva vendite entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (articolo 17, comma 5, del decreto Iva, Dpr 633 del 1972). Così, ad esempio, se un committente riceve una fattura da un'impresa di pulizia il 31 gennaio 2022, deve trasmettere un'autofattura in formato XML (codice TD16) entro il 15 febbraio 2022, possibilmente con data 31 gennaio 2022, così che il documento sia compreso nella liquidazione Iva di gennaio. Nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche, l'agenzia delle Entrate suggerisce di procedere all'integrazione elettronica dei documenti entro la fine del mese indicato nel campo <Data>, in modo da consentire la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche Iva precompilate. Per le ragioni esposte, l'emissione e annotazione dell'autofattura nel mese successivo a quello di ricezione del documento sarebbe tardiva, con conseguente eventuale applicazione delle relative sanzioni (articolo 6 comma 9-bis del Dlgs 471/97). Per l'esercizio del diritto alla detrazione, invece, il termine è molto più ampio e coincide con quello di trasmissione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (articolo 19 del Dpr 633 del 1972). In pratica, facendo riferimento all'esempio sopra proposto (fattura in reverse charge ricevuta il 31 gennaio 2022) l'esercizio alla detrazione, il termine ultimo per l’esercizio alla detrazione sarebbe il 30 aprile 2023.


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