La normativa attuale non ha previsto la proroga del raddoppio della soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai dipendenti.

Per il 2022 la soglia di esenzione  da tassazione  per beni e servizi forniti al dipendente dall'azienda   torna a  258, 23  euro, come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

Non c'è stata infatti, ad oggi, nelle novità normative introdotte  per il 2022 dalla legge di bilancio ( n. 234 2021) e dal decreto Miilleproroghe (n. 228/2021) alcuna proroga di quanto previsto per il 2020 e 2021 rispettivamente dal Decreto Agosto n. 104 2020 e poi dal  DL 41 2021 cd Decreto Sostegni convertito in legge n. 69 2021.

Le deroghe erano state introdotte dalla normativa emergenziale  per la pandemia  Covid 19 . Non si esclude che  nvovità in questo senso possano ancora arrivare visto il protrarsi dell''emergenza , cui si sta ancora rispondendo con unnuovo decreto legge Sostegni ter  approvato dal CDM la scorsa settimana ma ancora lontano dall pubblicazione pare, come testimonia il testo dell a bozza diffusa, incompleto in molte parti.

Cosa sono i fringe benefits

Vale forse la pena ricordare che costituiscono "fringe benefits" le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi  ( auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa ) che l'azienda  decide di  assicurare ai dipendenti come premio ad personam e  incentivo alla fidelizzazione.

Quando  il valore di tali beni o servizi  è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano  interamente al reddito del lavoratore  come prevede l'art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della omnicomprensivita del reddito da lavoro dipendente " il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito. Se, ad esempio, il datore di lavoro regala ad un dipendente un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 ed è certo che non ci sia la concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali. 

Va ricordato che,  diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma  2,  il fringe benefit:

  • non deve necessariamente essere  riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro e 
  • non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
  • In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).
  •  Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016).

 

M.S.

 


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