il contribuente, in alternativa all’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA, può optare per la richiesta di rimborso, la quale:
- è ammessa solo in presenza di determinati requisiti (tra cui l’ingresso al regime forfettario dal 2024)
- necessita di apposita garanzia, salvo che per i rimborsi, alternativamente:
- d’importo non superiore a €. 30.000 (€. 50.000 se ricorre il requisito del punteggio Isa minimo: 8 sul
periodo d’imposta 2023 o 8,5 quale media del punteggio sui periodi 2022 e 2023) - in caso di contribuenti “non a rischio” che presentano il mod. Iva “vistato”, rilasciando le apposite
dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
- d’importo non superiore a €. 30.000 (€. 50.000 se ricorre il requisito del punteggio Isa minimo: 8 sul
Il rimborso del credito Iva va richiesto mediante compilazione del rigo VX4 del modello IVA. Ove l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un “provvedimento di diniego”; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.