Con le recenti disposizioni in materia di trattamento fiscale dei rimborsi spese ai professionisti, l'amministrazione, in sede di manovra di bilancio, ha messo mano -anche- ai criteri di deducibilità delle spese di trasferta dei dipendenti (ed aggiungerei -per scrupolo- dei collaboratori, siano essi amministratori o comunque non autonomi).

Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea hanno l’obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti dal 1° gennaio 2025. Diversamente scatta l’indeducibilità del costo in capo all’impresa datore di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il dipendente in quanto considerata “retribuzione”. I movimenti in contanti riferiti ai rimborsi in questione saranno, perciò, penalizzati due volte. Le nuove regole sono contenute nel comma 5 dell’articolo 51, in tema di tassazione del lavoro dipendente, e nel comma 3-bis dell’articolo 95 del Tuir, per le imprese, come modificati dalla manovra.

La norma richiede solo che il versamento sia tracciato, il che non presuppone che questo debba avvenire con uno strumento di pagamento riferibile al “datore di lavoro”. Quindi, ad esempio, la spesa del taxi potrebbe essere stata sostenuta dal dipendente in trasferta con la propria carta di credito. Il datore di lavoro, semplicemente, dovrà poi acquisire l’evidenza dell’avvenuto pagamento tracciato per trattare correttamente il rimborso.

 


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