Rimborsi chilometrici ed esenzione contributiva – sentenza n. 2419 Cassazione del 20 febbraio ‘12
Con sentenza n. 2419 del 20 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che per potersi avvalere dell’esenzione contributiva sui rimborsi chilometrici non è necessario produrre la scheda mensile per ciascun dipendente contenente l’indicazione dei viaggi giornalieri ed i chilometri percorsi, atteso che dalla norma non si evince un obbligo pressante finalizzato alla presentazione di dettagli analitici.
\nOggetto del contendere era l’adempimento delle modalità probatorie previste dalla norma di riferimento, infatti, l’INPS, richiamandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali, aveva affermato che l’applicazione di una normativa esimente (riduzione contributiva, sgravi, esclusione dalla base imponibile, ecc.), imponeva al datore di lavoro la dimostrazione del possesso dei requisiti.
\nSecondo l’Istituto ciò doveva avvenire attraverso la produzione dettagliata ed analitica della documentazione.
\nLa Corte ha dato torto all’Ente di Previdenza ritenendo la richiesta formulata al contribuente non conforme al dettato normativo.