Dal 2012 cambiano le modalità di gestione del cd. "REGIME DEI MINIMI", con nuove regole per accedervi ed integrazione degli obblighi a parte dei contribuenti. Segue una breve sintesi.

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  • vi può accedere solo chi si trovi nelle condizioni previste dalla normativa e non operi come "mera prosecuzione di una precedente analoga attività".
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  • Non si applica più la ritenuta d'acconto da parte del committente, quindi non occorre oltremodo indicarla nel corpo fattura;
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  • Occorre indicare sulla fattura questa dicitura (oppure, in caso di attività continuativa presso il medesimo committente, rilasciare una analoga dichiarazione):  \n
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    • Il/La sottoscritto/a XXXXXXX, esercente l'attività di XXXXXXX, con domicilio fiscale in MILANO, via XXXXXXX p.iva nro XXXXXXX c.f.: XXXXXX dichiara di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 1, commi 96-117, l. 244/07 così come modificato dall'art. 27 del DL 98/2011, essendo in possesso dei richiesti requisiti. Pertanto assoggetterà i propri ricavi/compensi realizzati in ambito di tale attività all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 27, comma 1, DL 98/2011. In fede, (   data, luogo, firma    )
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  • Per il resto non cambia sostanzialmente nulla, salvo il fatto che si pagherà solo il 5% quale imposta sostitutiva, ma il regime durerà solo 5 anni per chi ha più di 35 anni. Quindi da fine 2012 scadrà il quinquennio di applicazione per chi ha iniziato nel 2008 e non potrà ulteriormente usufruirne. Chi ha iniziato negli anni successivi dovrà considerare gli effettivi anni di applicazione (2009 a fine 2013 e via discorrendo). Chi pur avendo superato il quinquennio ha età inferiore a 35 anni, salvo ulteriori modifiche, potrà proseguire fino al loro compimento.
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  • qualora siano state emesse fatture nel corso del 2011 e le stesse siano pagate nel 2012, occorrerà -per convenienza- predisporle nuovamente secondo le predette modalità e sostituire, di conseguenza, le precedenti. Qualora il committente avesse nel frattempo operato la ritenuta, chiederne la restituzione al momento di consegna del nuovo documento.
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Si linka la pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate contenete il provvedimento del Direttore dello scorso 22 dicembre 2011.

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