A partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2019 viene meno lo spesometro. Il comma 3-bis, dell’articolo 1 , Dlgs 127/2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, stabilisce letteralmente che «I soggetti passivi di cui al comma 3 (ossia coloro che utilizzano la fattura elettronica) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3».

Tale nuovo adempimento è già stato battezzato come “esterometro”, una sottospecie di spesometro che riguarda, però, le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero le fatture da loro ricevute. La ratio di tale nuova comunicazione, che dal 2019 assume cadenza mensile e che, più precisamente, deve essere trasmessa telematicamente «entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione», è quella di raccogliere i dati di tutte quelle fatture non elettroniche.

Alcuni chiarimenti:

D: La nostra società emette fatture sia per aziende Cee che per aziende Extracee; Dal 2019 per evitare di fare l'esterometro e procedere alla conservazione delle fatture, opterebbe per l'invio allo SDI anche delle fatture estere; vorremmo sapere se è corretto operare in questo modo: Fatture CEE-codice destinatario (con: xxxxxxx) e codice fiscale con il VAT number del cliente europeo; Fatture EXTRACEE- codice destinatario (con: xxxxxxx) e il campo codice fiscale con OO 99999999999 E' giusto procedere come sopra descritto?

R: Ad avviso della scrivente la procedura descritta dal contribuente appare corretta con riferimento all'indicazione del codice destinatario. In merito alla compilazione dei campi codice fiscale/partita IVA si ritiene che per i soggetti passivi il campo da valorizzare sia quello riferito alla partita IVA e non quello relativo al codice fiscale. Ciò premesso, si ritiene che sia corretto indicare nel campo partita IVA il "VAT number" per i clienti europei, mentre per i clienti extraeuropei, qualora non sia conosciuto il numero di partita IVA, va bene valorizzare il campo con una serie di 9 come proposto dal contribuente.

D: Qualora si decidesse di inoltrare allo Sdi anche le fatture verso i clienti esteri - per evitare quanto meno l'adempimento del cosiddetto esterometro - le stesse saranno comunque sottoposte a controllo e suscettibili di ricevuta di scarto in caso di errori (ad esempio partita Iva intracomunitaria inesistente)?

R: Tralasciando il caso dell'invio al Sdi di una "copia" xml della fattura cartacea inviata al proprio cliente straniero (campo “CodiceDestinatario” il codice «XXXXXXX»), è possibile far pervenire allo stesso una fattura xml tramite lo Sdi. Nel macroblocco, DatiAnagrafici, IdFiscaleIVA, IdPaese va inserito il “codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente” e in IdCodice ci va il “numero di identificazione fiscale del cessionario/committente”) (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafi 2.1.4). Solo se l'IdPaese è “uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in anagrafe tributaria”.

(1) Risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione del videoforum del 15/01/2019

La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.

 


LE NOSTRE CIRCOLARI (grazie al contributo dei terzi indicati)

DECRETO LEGGE N. 149 DEL 9/11/2020 “RISTORI-BIS” - LA CIRCOLARE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto Ristori bis, N. 149 del 9/11/2020, il provvedimento approvato dal Governo nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2020 che prevede diversi interventi per aiutare le attività coinvolte dalle nuove chiusure. Così come gli interventi restrittivi, anche i nuovi “ristori” vengono modulati a seconda della gravità della situazione dell’emergenza epidemiologica sul territorio: le maggiori misure di supporto riguardano quindi le regioni che fanno parte della zona rossa. La misura inoltre estende la platea dei contributi a fondo perduto, aggiungendo le attività interessate dalle chiusure ma rimaste escluse dal primo decreto Ristori. Viene inoltre prevista la sospensione del versamento dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro per un periodo di tempo diverso a seconda del colore della regione. Occorre anche ricordare che le attività ristorate o beneficianti dei vari dispositivi indicati di seguito devono essere le “primarie” per l’azienda. Segue il link a:

DPCM 3 NOVEMBRE 2020

E' da poco stato pubblicato il nuovo DPCM del 3/11/2020 -che linkiamo- insieme ad una serie di allegati, dei quali alcuni sono stati da noi posti in calce alla copia del Dpcm stesso per agevolarne la consultazione, che illustra le norme di contenimento del virus, in corso di validità dal giorno 5/11 e fino al 3/12 c.a. Seguiranno il Provvedimento del Ministro della Sanità, volto ad individuare le aree interessate e la suddivisione delle regioni nei vari raggruppamenti, e potranno essere emanate norme locali da parte dei Presidenti di Regione.

CIRCOLARE: LE MISURE DEL DL 137 DEL 28/10/2020

Il Governo ha emanato i nuovi provvedimenti anti-Covid19 ed a sostegno delle categorie interessate dalla chiusura temporanea (speriamo!) delle attività, contenuti nel DL 137 del 28/10/2020 che linkiamo. Abbiamo altresì provveduto a predisporre una CIRCOLARE (analogamente linkata) nella quale abbiamo cercato di riassumere, il più possibile esaurientemente, una sintesi dei maggiori provvedimenti di interesse di imprese e lavoratori. Il Decreto è stato pubblicato ed è efficace da oggi, 29/10/2020.

Buongiorno, oggi è

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