Conto termico 3.0: incentivi per interventi energetici
Il decreto ministeriale del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, introduce norme per incentivi volti a migliorare l'efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli incentivi coprono fino al 65% delle spese sostenute, con possibilità di arrivare al 100% per immobili pubblici situati in Comuni con meno di 15.000 abitanti e destinati a scuole, ospedali o altre strutture sanitarie.
BONUS ELETTRODOMESTICI 2025
Il decreto (Dm Imprese e Made in Italy 3 settembre 2025 ( GU 26 settembre 2025, n. 224)) disciplina il contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, valido solo per il 2025, previsto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 107-111, legge 207/2024). L'obiettivo è sostenere il sistema produttivo, favorire l'efficienza energetica domestica, ridurre i consumi e garantire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti.
Il bonus è erogato sotto forma di voucher per uno sconto immediato in fattura, non cumulabile con altre agevolazioni fiscali. Gli apparecchi devono rispettare soglie minime di efficienza energetica (es. classe A per lavatrici e forni, classe D per frigoriferi e congelatori) e devono essere prodotti nella UE. Il contributo copre fino al 30% del prezzo di acquisto, con un massimo di 100 euro (200 euro per Isee sotto 25.000 euro).
Per ottenere il voucher, è necessario consegnare un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, che sarà smaltito correttamente dal venditore. Il venditore riceve il rimborso da Invitalia previa documentazione.
I venditori, inclusi quelli online, devono registrarsi su una piattaforma informatica, dimostrare di avere un codice Ateco compatibile e essere iscritti al portale Raee. La data di attivazione e le modalità operative saranno definite con futuri decreti direttoriali.
NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025
Nell’ambito delle operazioni di revisione che hanno portato alla definizione della nuova classificazione ATECO 2025 è stato attivato un processo pubblico e trasparente per l’individuazione dei bisogni informativi: nell’autunno 2023 si è conclusa la raccolta delle istanze di modifica della classificazione, provenienti dagli utenti. Le oltre 700 istanze pervenute sono state valutate dagli esperti, per un’analisi puntuale, tematica e metodologica. Lo svolgimento dell’intero processo è stato supportato dal Comitato Ateco e da una rete di referenti stabili. Nell’ambito dei lavori del Comitato, in una logica di cooperazione interistituzionale, è stato anche attivato un tavolo tecnico tra l’Istat, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il sistema camerale (Unioncamere e Infocamere) e quello fiscale (Agenzia delle Entrate e Sogei), finalizzato a ottimizzare il lavoro di implementazione di ATECO 2025 nei registri statistici e amministrativi. Tra le attività poste in agenda dall’Istat per riclassificare le unità economiche secondo la nuova classificazione ATECO 2025 all’interno dei registri esclusivamente statistici, si segnala la Rilevazione delle attività economiche per l’implementazione della nuova classificazione ATECO svoltasi nel 2024.
La nuova classificazione ATECO 2025 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche. La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.
ROGITI: MODIFICA DELL'INDICAZIONE DEL COMPENSO DEL MEDIATORE
Con le recenti modifiche normative, che di seguito riportiamo, sono state riviste le modalità di indicazione nei rogiti delle spese sostenute per l'intervento del mediatore.
Con l'Art. 22 L. 203/2024 che recita: “All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di
pagamento della stessa»..”
Il provvedimento decorre dal 12/1/2025.
TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA
Con le recenti disposizioni in materia di trattamento fiscale dei rimborsi spese ai professionisti, l'amministrazione, in sede di manovra di bilancio, ha messo mano -anche- ai criteri di deducibilità delle spese di trasferta dei dipendenti (ed aggiungerei -per scrupolo- dei collaboratori, siano essi amministratori o comunque non autonomi).
Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea hanno l’obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti dal 1° gennaio 2025. Diversamente scatta l’indeducibilità del costo in capo all’impresa datore di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il dipendente in quanto considerata “retribuzione”. I movimenti in contanti riferiti ai rimborsi in questione saranno, perciò, penalizzati due volte. Le nuove regole sono contenute nel comma 5 dell’articolo 51, in tema di tassazione del lavoro dipendente, e nel comma 3-bis dell’articolo 95 del Tuir, per le imprese, come modificati dalla manovra.
La norma richiede solo che il versamento sia tracciato, il che non presuppone che questo debba avvenire con uno strumento di pagamento riferibile al “datore di lavoro”. Quindi, ad esempio, la spesa del taxi potrebbe essere stata sostenuta dal dipendente in trasferta con la propria carta di credito. Il datore di lavoro, semplicemente, dovrà poi acquisire l’evidenza dell’avvenuto pagamento tracciato per trattare correttamente il rimborso.
