I datori di lavoro che riconoscono come benefit ai dipendenti una vettura in uso “promiscuo”, cioè sia per uso personale che lavorativo, si preparano a considerare, non senza alcuni problemi applicativi, una novità introdotta dalla legge di bilancio del 2020 che, dal 1° luglio, inciderà in modo variabile non solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal dipendente. L’articolo 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019 ha infatti modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dall’inizio del mese di luglio, prevedendo quattro valori, fra loro alternativi al posto dell’unico a oggi in vigore. L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate fino al 30 giugno, stabilisce di sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15mila km secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci (al netto di eventuali contributi a carico del dipendente). Lo stesso articolo individua, dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.