BONUS FACCIATE: LA CIRCOLARE DELL'ADE
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2/E (linkata) attraverso la quale impartisce le prime istruzioni in merito al cd. "bonus facciate" di recente introduzione.
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2/E (linkata) attraverso la quale impartisce le prime istruzioni in merito al cd. "bonus facciate" di recente introduzione.
Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro introdotte dal Decreto fiscale 2019 (Dl n. 124/2019). La circolare n. 1/E del 12/2/2020 fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.
Con la risposta n. 17 del 30/1/2020 che linkiamo, l'Agenzia delle Entrate ha inteso chiarire il comportamento da tenere in merito alla eventuale emissione di note di variazione ex art. 26 dpr 633, in materia di IVA, in presenza di "procedure concorsuali o esecutive" che siano incapienti per il creditore istante. Con l'introduzione -infatti- della nuova versione, l'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 limita temporalmente la facoltà di deduzione all'esercizio in cui si è manifestato il presupposto e pone come termine la data di presentazione della relativa dichiarazione Iva (con decorrenza dal 1/1/2017). Conseguentemente, anche nel caso di note di variazione del tipo citato, al verificarsi del presupposto (deposito dello stato passivo esecutivo, infruttuosità dell'azione esecutiva), la nota di variazione per il recupero dell'Iva non incassata deve essere emessa (e conseguentemente l'imposta recuperata) al massimo entro i termini prima indicati e non più -secondo le precedenti previsioni del 2002- entro il biennio. occorrerà quindi porre attenzione a tale elemento, in quanto fondamentale per fruire dell'applicazione della norma.
Da qualche giorno i contribuenti con volume d'affari superiore a 400mila euro sono destinatari di comunicazioni di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla mancata comunicazione telematica dei corrispettivi. Ciò anche quando l'attività esercitata esula completamente dall'uso del registratore di cassa. A seguito dell'avvenuta contestazione di tale fattispecie da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, l'AdE ha ritenuto di dover aderire alla richiesta di esentare da qualsivoglia risposta coloro che non fossero obbligati ad adottare i nuovi dispositivi elettronici, vuoi perchè esulanti dalla propria attività, vuoi perchè il relativo volume d'affari fosse inferiore al minimo allora previsto per dotarsene (400mila euro). Gli operatori, ha altresì precisato l'AdE, possono utilizzare il canale di assistenza Civis per fornire chiarimenti e segnalazioni. Tuttavia chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.
L'art. 22 del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 (collegato fiscale) ha confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000. In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta:
Una delle novità fiscali di inizio anno è la possibilità per gli eredi del contribuente deceduto nel 2019 o comunque entro il 23/07/2020 di presentare il modello di dichiarazione 730 in luogo del modello RedditiPF. In questo caso vi sarà una corsia preferenziale per i rimborsi, visto che essi devono essere erogati entro il sesto mese successivo al termine previsto per la dichiarazione, ovvero entro fine gennaio oppure entro il sesto mese successivo al termine di invio se successivo. Si tratta a tutti gli effetti di una dichiarazione senza sostituto. In presenza di credito la convenienza alla presentazione è strettamente correlata alla velocità del rimborso, mentre in presenza di imposta a debito, per decessi avvenuti dopo il 28/02/2020, si ha il vantaggio di differire il pagamento del saldo al 30/12/2020 anziche all’ordinario 30/06/2020, con la possibilità di rateizzare da 2 a 6 rate. In merito alle modalità di rimborso, innanzitutto occorre comunicare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate, tramite canale telematico o agli sportelli.